Fiscal Out

simplexity

    IL PROCESSO DI INNOVAZIONE PORTA ALLA NASCITA DI QUESTO SITO NEL CONCETTO DI "SIMPLEXITY"

L' Iniziativa di rebuild del sito è frutto di  una trasformazione generale per riflettere l'essenza stessa, in modo più accurato, composta da innovazione, visione e talento della nostra azienda nell'essere partecipe dell'evoluzione nel futuro.
Per questo è stata creata la sezione ON-LINE Customer Care, sempre presente, più vicina, semplice e moderna per i nostri Clienti. Questa trasformazione è basata sul concetto di SIMPLEXITY: rendere semplici gli elementi complessi, semplificare le complessità.
Questa iniziativa di rebuilding rappresenta l'inizio di un ambizioso piano basato su crescita integrando e unificando le tecnologie per garantire ai nostri clienti un servizio globale sempre più evoluto, diretto, semplice  nel concetto della simplexity e tranquillità.

 
Questo nuovo sito è lo strumento per i nostri clienti nell'accedere alle risorse tecniche di innovazione e conoscenza che mettiamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti

 

Renzo Piccin

R.P. Outsourcing

 

NEWS R.P. Outsourcing
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Il presente documento riporta la normativa della gestione dei Regime IVA che ricordiamo essere:
·       IVA immediata
·       IVA per cassa
·       VA sospesa

Cosa implicano queste tre diverse modalità:
  • IVA IMMEDIATA

Il coseddetto regime dell'IVA immediata prevede che, fermi restando i periodi mensili o trimestrali entro cui l'azienda effettua la liquidazione periodica dell'IVA, l'esigibilità dell'imposta (per l'Erario) si verifica nel momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio si considera effettuata ai fini Iva.
Le fatture vendite ed acquisti vanno riportate nei rispettivi registri e la liquidazione IVA ne riporta i totali distinti per codice IVA, con suddivisione tra acquisti e vendite.
Con la differenza tra IVA incassata e IVA pagata viene determinato il debito o credito IVA, che nel primo caso deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura del periodo.
 
  • IVA PER CASSA

Con l’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Sviluppo), poi convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 134, è stata introdotta la formulazione dellIVA per cassa, applicabile ai soggetti passivi d’imposta con volume d’affari annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Tale opzione consente all’impresa di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento ai fornitori.
L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. 
L’IVA per cassa non è applicabile nel caso di operazioni attive nei confronti di soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni, e cioè i consumatori finali, quindi anche l’imprenditore individuale o il professionista che consumano l’acquisto non per attività legate all’impresa o al proprio lavoro. Può essere considerata valida, in questi casi, l’indicazione in fattura del codice fiscale e non della partita IVA.
Sono anche escluse le operazioni che già beneficiano della dilazione dell’esigibilità dell’Iva legata a particolari categorie di clientela.
Sono escluse dall'Iva per cassa le operazioni con l'estero senza addebito dell'imposta per le quali, evidentemente, non avrebbe senso disporre il differimento dell'esigibilità del tributo (Assonime, circolare n. 6/2013).
Quando il cliente è un privato non residente, invece, l'esclusione dal regime di cassa è prevista come conseguenza del principio per cui, quando il cliente è privato (residente o meno), l'imposta è, di regola, riscossa immediatamente.
Qualora, invece, si tratti di operazioni territorialmente rilevanti nello Stato ai fini Iva rese nei confronti di soggetti passivi non residenti, se comportano l'addebito dell'imposta l'operatore nazionale può avvalersi dell'esigibilità differita (potrebbe essere il caso di una prestazione di servizi relativa ad un immobile in Italia, di proprietà di una società estera).
È anche possibile escludere alcune fatture: in questo caso è necessario apporre sul documento la dicitura “Iva a esigibilità immediata”.
 

EFFETTI IVA PER CASSA

Non volendoci addentrare ora sulla convenienza di adozione di tale sistema, in questa sede ci limitiamo ad evidenziare che l’effetto dell’adesione al regime dell’IVA per cassa ha come risultato primo il differimento del pagamento dell’imposta a debito e la detrazione di quella a credito fino al pagamento della fattura.
L’imposta stessa diviene esigibile dopo un anno dall’emissione del documento, tranne nei casi in cui il cliente sia sotto procedura concorsuale, vale a dire fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non vale quindi il caso in cui il cliente sia assoggettato a procedure esecutive individuali. Assonime  ha  spiegato  che  il  nuovo  regime  sottintende  l’applicazione  di  prescrizioni  e adempimenti, simili a quelli previsti per le operazioni ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972, e legati all’emissione e registrazione delle fatture con esigibilità differita dell’imposta.
In particolare:
le fatture attive vanno annotate nel registro IVA vendite entro 15 giorni dopo l’emissione, così come quelle ad esigibilità immediata.
L’IVA relativa alle operazioni attive deve essere computata per la prima volta nella liquidazione periodica del mese/trimestre nel quale avviene l’incasso o il pagamento a seconda del tipo di operazione.
Per le operazioni passive, la detrazione dell’imposta deve essere preceduta dall’annotazione nel libro acquisti, nel quale devono essere evidenziate le operazioni effettuate all’interno del regime Iva per cassa.
Alternativamente è possibile tenere appositi registri sezionali per le fatture ad esigibilità differita.
 
  • IVA SOSPESA

Le cosiddette fatture con IVA sospesa sono quelle emesse a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate allo Stato, agli Organi dello Stato, agli Enti pubblici territoriali e ai loro consorzi, alle Camere di Commercio, agli istituti universitari, alle Unità sanitarie locali, agli Enti ospedalieri, ecc..
Tali cessioni/prestazioni devono essere fatturate all’atto di effettuazione dell’operazione, anche se il momento di esigibilità dell’IVA relativa può essere differito fino all’atto del pagamento della fattura.
Di tale rinvio dell’esigibilità non deve essere fatta menzione sul documento, mentre deve essere precisata l’eventuale rinuncia al differimento. Anche per l’Ente committente la detrazione dell’IVA è rinviata fino al momento del pagamento delle fatture.
Si precisa, infine, che per le operazioni sopra indicate l’esigibilità immediata dell’Iva troverà applicazione solo per facoltà da parte del cedente/prestatore soggetto passivo Iva.
All’atto pratico è chiaro che la mancata adozione di questo regime può comportare notevoli squilibri finanziari.
 
  • CONSIDERAZIONI
Fermo restando che l’adozione del regime di IVA per cassa resta una libera scelta dell’impresa, è evidente che il tipo di regime IVA applicato coinvolge la gestione di causali contabili, codici IVA, voci del piano dei conti, documenti, scadenzario, movimenti contabili, …
Dal momento in cui il regime dell’IVA immediata resta obbligatorio per le fatture verso privati (ed altri casi), così come lo è di fatto il regime dell’IVA sospesa, ne consegue che una azienda può trovarsi a gestire contemporaneamente le tre diverse modalità.
Le modifiche apportate in Vision vogliono offrire agli utenti una gestione il più possibile semplice e distinta dei tre regimi IVA.